L’accesso civico generalizzato è stato previsto dall’art. 5, c. 2 del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, a mente del quale «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.