L'accesso civico, previsto dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 33/2013, a differenza del diritto di accesso di cui alla legge 241 del 1990, costituisce l'esercizio del diritto di accesso senza obbligo di motivazione ad atti che in forza di disposizioni di legge o di regolamento debbono essere obbligatoriamente pubblicati e costituisce un diritto considerato livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre mantenendo l'equilibrio con la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti (quali, ad esempio, la tutela dei dati personali sensibili o giudiziari).